Art. 6

Metodo di prova

In vigore dal 25 lug 2011
Metodo di prova 1.   Il metodo di prova di cui all’, paragrafo 2, lettera e), deve fornire risultati verificabili, ripetibili e confrontabili, accertando in maniera realistica e sulla base di validi dati statistici la riduzione delle emissioni di CO2 per effetto della tecnologia innovativa e tenendo in debita considerazione, qualora di rilievo, l’interazione con altre innovazioni ecocompatibili. 2.   La Commissione pubblica linee guida sulla fase di preparazione dei metodi di prova per diverse tecnologie potenzialmente innovative che rispondono ai criteri di cui al paragrafo 1.
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Metodo di prova (Art. 6 Regolamento (UE) 2011/725) — Testo vigente | Portale Normativo