Art. 5
Veicolo di riferimento e veicolo con innovazione ecocompatibile
In vigore dal 25 lug 2011
Veicolo di riferimento e veicolo con innovazione ecocompatibile
1. Al fine di fornire gli elementi di prova delle emissioni di CO2 di cui all’, il richiedente designa:
a)
un veicolo su cui è stata applicata l’innovazione ecocompatibile;
b)
un veicolo di riferimento non provvisto di tale tecnologia innovativa, ma identico in tutti gli altri aspetti.
2. Qualora il richiedente ritenga che le informazioni di cui agli possono essere determinate senza dover ricorrere a un veicolo standard e a un veicolo non provvisto di tecnologia innovativa ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, la richiesta è accompagnata da una documentazione dettagliata a conferma di tale conclusione, nonché da un metodo che evidenzi risultati equivalenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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