Art. 8
Determinazione delle emissioni di CO2
In vigore dal 25 lug 2011
Determinazione delle emissioni di CO2
1. Per un numero rappresentativo di veicoli conformemente alle disposizioni dell’, paragrafo 2, lettera d), si determinano le seguenti emissioni di CO2:
a)
le emissioni di CO2 del veicolo di riferimento e del veicolo con innovazione ecocompatibile su cui è operativa la tecnologia innovativa che risultano dall’applicazione del metodo di cui all’, paragrafo 2, lettera e);
b)
le emissioni di CO2 del veicolo di riferimento e del veicolo con innovazione ecocompatibile su cui è operativa la tecnologia innovativa che risultano dal normale ciclo di prova previsto dall’, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 443/2009;
La determinazione delle emissioni di CO2 di cui alle lettere a) e b) del primo comma si svolge alle medesime condizioni di prova per tutte le verifiche.
2. Il risparmio complessivo relativo a un veicolo è pari alla differenza tra le emissioni determinate a norma del paragrafo 1, primo comma, lettera a).
In caso di differenza rispetto alle emissioni determinate conformemente al paragrafo 1, primo comma, lettera b), tale differenza viene sottratta dal risparmio complessivo determinato ai sensi del paragrafo 1, primo comma, lettera a).
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