Art. 9
Criteri di ammissibilità
In vigore dal 25 lug 2011
Criteri di ammissibilità
1. La riduzione minima conseguita in virtù della tecnologia innovativa corrisponde a 1 grammo di CO2 per chilometro. Si considera raggiunta tale soglia quando il risparmio complessivo conseguito grazie alla tecnologia innovativa determinato ai sensi dell’, paragrafo 2, equivale ad almeno 1 grammo di CO2 per chilometro.
2. Laddove il risparmio complessivo dovuto a una tecnologia innovativa non tenga conto del risparmio determinato mediante un normale ciclo di prova in conformità all’, paragrafo 2, la tecnologia innovativa è considerata come non interessata dal normale ciclo di prova.
3. La descrizione tecnica della tecnologia innovativa di cui all’, paragrafo 2, lettera b), fornisce i dettagli necessari a dimostrare che l’effetto di riduzione di CO2 della tecnologia non dipende da impostazioni o scelte che si sottraggono al controllo del richiedente.
Qualora la descrizione si fondi su ipotesi, queste ultime devono essere verificabili e fondate su prove statistiche solide e indipendenti che ne suffragano la validità e applicabilità all’interno dell’Unione.
Storico versioni
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