Art. 12

Revisione delle certificazioni

In vigore dal 25 lug 2011
Revisione delle certificazioni 1.   La Commissione garantisce che le certificazioni e il risparmio di CO2 attribuiti a singoli veicoli siano soggetti a verifiche ad hoc. In caso di discrepanza tra il risparmio certificato di CO2 e il risparmio constatato adottando uno o più metodi di prova, la Commissione notifica tale esito al costruttore. Entro 60 giorni dal ricevimento della notifica, il costruttore può fornire alla Commissione la documentazione che dimostri la correttezza del risparmio certificato di CO2. Su richiesta della Commissione deve essere trasmessa la relazione sull’interazione di diverse innovazioni ecocompatibili di cui all’, paragrafo 3. 2.   Qualora nel suddetto periodo di tempo non sia stata inoltrata la prova di cui al paragrafo 1, la Commissione non la ritenga soddisfacente, quest’ultima può decidere di non tenere in considerazione il risparmio certificato di CO2 per il computo delle emissioni specifiche medie di tale costruttore per il successivo anno civile. 3.   Un costruttore il cui risparmio certificato di CO2 non è più tenuto in considerazione può richiedere una nuova certificazione dei veicoli interessati in conformità alla procedura stabilita all’.
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Revisione delle certificazioni (Art. 12 Regolamento (UE) 2011/725) — Testo vigente | Portale Normativo