Art. 13
Diffusione delle informazioni
In vigore dal 25 lug 2011
Diffusione delle informazioni
Un richiedente che si avvale del diritto di riservatezza per le informazioni inoltrate ai sensi del presente regolamento, indica il motivo per cui si applica una delle eccezioni di cui all’ del regolamento (CE) n. 1049/2001.
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