Art. 11

Certificazione del risparmio di CO2 di innovazioni ecocompatibili

In vigore dal 25 lug 2011
Certificazione del risparmio di CO2 di innovazioni ecocompatibili 1.   Un costruttore che intenda beneficiare di una riduzione delle proprie emissioni specifiche medie di CO2 al fine di raggiungere il proprio obiettivo per le emissioni specifiche grazie al risparmio di CO2 raggiunto con un’innovazione ecocompatibile, richiede a un’autorità di omologazione ai sensi della direttiva 2007/46/CE l’emissione di una scheda di omologazione CE del veicolo su cui è stata applicata l’innovazione ecocompatibile. La domanda per tale certificato è accompagnata sia dalla documentazione che fornisce le necessarie informazioni specificate all’ della direttiva 2007/46/CE, sia da un riferimento alla decisione della Commissione di approvazione di un’innovazione ecocompatibile ai sensi dell’, paragrafo 2, del presente regolamento. 2.   Il risparmio di CO2 certificato dell’innovazione ecocompatibile, determinato in conformità all’ del presente regolamento, è specificato in modo distinto nella documentazione di omologazione e nel certificato di conformità ai sensi della direttiva 2007/46/CE, sulla base di prove svolte da servizi tecnici di cui all’ della direttiva in oggetto, ricorrendo al metodo di prova approvato. Nell’eventualità in cui il risparmio di CO2 relativo a un’innovazione ecocompatibile sia inferiore alla soglia specificata all’, paragrafo 1, per un tipo, una variante o una versione di veicolo, il risparmio non è certificato. 3.   Qualora sul veicolo sia applicata più di un’innovazione ecocompatibile, il risparmio di CO2 è determinato in maniera distinta per ciascuna ecoinnovazione conformemente alla procedura descritta all’, paragrafo 1. La somma dei risparmi determinati conformemente all’, paragrafo 2, per ogni singola innovazione equivale al risparmio complessivo di CO2 ai fini della certificazione di tale veicolo. 4.   Nel caso in cui non sia possibile fare astrazione dall’interazione di diverse innovazioni ecocompatibili applicate su un veicoli per motivi legati alla loro natura palesemente eterogenea, il costruttore lo fa presente nella domanda all’autorità di omologazione, inoltrando una relazione dell’organismo indipendente e certificato ai sensi dell’, paragrafo 3, sull’impatto dell’interazione dei vari risparmi ottenuti grazie alle innovazioni ecocompatibili nel veicolo. Laddove a causa di tale interazione il risparmio complessivo risulti inferiore a 1 grammo di CO2 per chilometro moltiplicato per il numero di innovazioni ecocompatibili, nel calcolo del risparmio complessivo di cui al paragrafo 3 del presente articolo si tiene conto solo del risparmio relativo alle innovazioni ecocompatibili che raggiungono tale soglia stabilita all’, paragrafo 1, del presente regolamento.
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