Art. 4
Richiesta
In vigore dal 25 lug 2011
Richiesta
1. Le richieste di approvazione di una tecnologia innovativa come innovazione ecocompatibile sono indirizzate alla Commissione in forma scritta. La richiesta e i relativi documenti giustificativi vengono inoltre trasmessi via posta elettronica o supporto elettronico oppure caricati su un server gestito dalla Commissione. Nella richiesta scritta si elencano i documenti giustificativi.
2. La richiesta include quanto segue:
a)
dati del richiedente;
b)
descrizione della tecnologia innovativa e il modo in cui è applicata al veicolo, inclusa la prova che la tecnologia rientra nell’ambito di applicazione di cui all’;
c)
descrizione sintetica della tecnologia innovativa, compresi i dettagli che dimostrano che sono soddisfatti i requisiti previsti all’, paragrafo 2, e del metodo di prova di cui alla lettera e) del presente paragrafo, che è resa pubblica a partire dal momento in cui viene inoltrata la richiesta alla Commissione;
d)
stima della quantità di singoli veicoli su cui è ipotizzabile o è prevista l’applicazione di tecnologie innovative e stima della riduzione delle emissioni di CO2 per tali veicoli attribuita alla tecnologia innovativa;
e)
metodo di prova che dimostri la riduzione delle emissioni di CO2 conseguita con la tecnologia innovativa, oppure, qualora tale metodo fosse già stato approvato dalla Commissione, riferimento a quest’ultimo;
f)
elementi comprovanti che:
i)
la riduzione delle emissioni realizzata tramite la tecnologia innovativa, tenuto conto della possibile usura, raggiunge la soglia specificata all’, paragrafo 1;
ii)
la tecnologia innovativa non è interessata dal normale ciclo di prova relativo alla misurazione di CO2 di cui all’, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 443/2009, così come specificato all’, paragrafo 2, del presente regolamento;
iii)
il richiedente rende conto della riduzione delle emissioni di CO2 della tecnologia innovativa, così come stabilito all’, paragrafo 3;
g)
relazione di verifica emessa da un organismo indipendente e certificato, così come previsto dall’.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2011:725:oj#art-4