Art. 2
Ambito di applicazione
In vigore dal 25 lug 2011
Ambito di applicazione
1. Non sono considerate tecnologie innovative le tecnologie che rientrano nel campo di applicazione delle seguenti misure interessate dall’approccio integrato di cui all’ del regolamento (CE) n. 443/2009:
a)
miglioramenti nell’efficienza dei sistemi di condizionamento;
b)
sistemi di controllo della pressione dei pneumatici rientranti nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 661/2009;
c)
resistenza al rotolamento dei pneumatici rientranti nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 661/2009 e del regolamento (CE) n. 1222/2009;
d)
indicatori di cambio di marcia rientranti nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 661/2009;
e)
uso di biocarburanti.
2. È possibile presentare una richiesta per una tecnologia, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a)
la tecnologia è stata applicata su una percentuale pari o inferiore al 3 % di tutte le nuove autovetture immatricolate nel 2009;
b)
la tecnologia è intrinsecamente legata ad un efficiente funzionamento del veicolo ed è compatibile con la direttiva 2007/46/CE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2011:725:oj#art-2