Art. 3
Definizioni
In vigore dal 25 lug 2011
Definizioni
Oltre alle definizioni di cui agli del regolamento (CE) n. 443/2009, si applicano le definizioni seguenti:
a)
«tecnologia innovativa», una tecnologia o una combinazione di tecnologie che presentano funzionalità e caratteristiche tecniche simili che consentono un risparmio di CO2 determinabile con un metodo di prova e in cui ogni singolo elemento tecnologico della combinazione rientri nell’ambito di applicazione di cui all’;
b)
«fornitore», il costruttore di una tecnologia innovativa, che risponde della conformità della produzione o il suo rappresentante autorizzato nell’Unione oppure l’importatore;
c)
«richiedente», il costruttore o fornitore che inoltra una richiesta di approvazione di una tecnologia innovativa come innovazione ecocompatibile;
d)
«innovazione ecocompatibile», una tecnologia innovativa accertata con un metodo di prova approvato dalla Commissione in conformità al presente regolamento;
e)
«organismo indipendente e certificato», un servizio tecnico di categoria A o B di cui all’articolo 41, paragrafo 3, lettere a) e b), della direttiva 2007/46/CE, che risponde ai requisiti stabiliti all’articolo 42 della medesima direttiva, fatti salvi i servizi tecnici designati conformemente all’articolo 41, paragrafo 6, della medesima direttiva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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