Art. 10

Valutazione della richiesta di approvazione di un’innovazione ecocompatibile

In vigore dal 25 lug 2011
Valutazione della richiesta di approvazione di un’innovazione ecocompatibile 1.   Una volta ricevuta la richiesta, la Commissione rende pubblici la descrizione sintetica relativa alla tecnologia innovativa e il metodo di prova di cui all’, paragrafo 2, lettera c). 2.   La Commissione valuta la richiesta e, entro nove mesi dal ricevimento di una richiesta completa, approva la tecnologia come innovazione ecocompatibile contestualmente al metodo di prova, salvo il caso in cui nutra dubbi sull’ammissibilità della tecnologia o l’adeguatezza del metodo di prova. Nella decisione di approvazione dell’innovazione ecocompatibile sono specificate le informazioni necessarie per la certificazione del risparmio di CO2 di cui all’ del presente regolamento, fatta salva l’applicazione delle eccezioni al diritto di accesso del pubblico previste dal regolamento (CE) n. 1049/2001. 3.   La Commissione può richiedere modifiche al metodo di prova proposto oppure richiedere che sia adottato un altro metodo di prova approvato diverso rispetto a quello indicato dal richiedente. Il richiedente è consultato sull’adeguamento proposto o sulla scelta del metodo di prova. 4.   Il periodo di valutazione può essere prolungato di cinque mesi qualora la Commissione ritenga che in ragione della complessità della tecnologia e del relativo metodo di prova, oppure a causa della portata e dei contenuti della richiesta, la stessa non può essere analizzata in maniera appropriata nell’arco del periodo di valutazione di nove mesi. La Commissione notifica al richiedente l’eventuale prolungamento del periodo di valutazione entro 40 giorni dal ricevimento della richiesta.
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