Art. 146

Comunicazioni

In vigore dal 7 giu 2011
Comunicazioni 1.   Gli Stati membri designano un’unica autorità od organismo competente responsabile dell’adempimento degli obblighi di comunicazione con riguardo ad ognuno dei seguenti aspetti: a) organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori e gruppi di produttori ai sensi dell’ del presente regolamento; b) prezzi alla produzione degli ortofrutticoli sul mercato interno ai sensi dell’; c) prezzi e quantitativi dei prodotti importati da paesi terzi e commercializzati sui mercati d’importazione rappresentativi ai sensi dell’; d) volumi dei prodotti importati immessi in libera pratica ai sensi dell’. 2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione la designazione e i dati di contatto dell’autorità o dell’organismo interessato, nonché ogni modifica di tali dati. L’elenco delle autorità o degli organismi designati, recante i rispettivi nomi e indirizzi, è reso noto agli Stati membri e al pubblico con ogni mezzo idoneo, tramite i sistemi d’informazione predisposti dalla Commissione, compresa la pubblicazione su internet. 3.   Fatte salve eventuali disposizioni specifiche del presente regolamento, tutte le comunicazioni degli Stati membri alla Commissione a norma del presente regolamento sono trasmesse con mezzi elettronici tramite il sistema d’informazione che la Commissione mette a disposizione delle autorità o degli organismi competenti degli Stati membri e nel formato specificato dalla Commissione. Fatto salvo il paragrafo 5, le comunicazioni effettuate utilizzando mezzi e un formato diversi da quelli menzionati al primo comma possono essere considerate non avvenute. 4.   Fatte salve eventuali disposizioni specifiche del presente regolamento, gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire il rispetto dei termini per le comunicazioni di cui al presente regolamento. 5.   Se uno Stato membro non effettua una comunicazione prevista dal presente regolamento o dal regolamento (CE) n. 1234/2007 o se la comunicazione risulta inesatta tenuto conto degli elementi obiettivi di cui dispone, la Commissione può sospendere in tutto o in parte i pagamenti mensili di cui all’ del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio (20) con riguardo al settore ortofrutticolo fino a quando la comunicazione sia effettuata correttamente.
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