Art. 97
Comunicazioni degli Stati membri concernenti le organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni di produttori e i gruppi di produttori
In vigore dal 7 giu 2011
Comunicazioni degli Stati membri concernenti le organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni di produttori e i gruppi di produttori
Gli Stati membri trasmettono ogni anno alla Commissione le seguenti informazioni e documenti:
a)
entro il 31 gennaio, l’importo totale dei fondi di esercizio approvato nello stesso anno per tutti i programmi operativi. La comunicazione indica chiaramente sia l’importo complessivo dei fondi di esercizio, sia l’importo totale dell’aiuto concesso dall’Unione a favore di tali fondi. Queste cifre sono ulteriormente suddivise fra importi destinati alle misure di prevenzione e gestione delle crisi e alle altre misure;
b)
entro il 15 novembre, una relazione annuale concernente le organizzazioni di produttori, le associazioni di organizzazioni di produttori e i gruppi di produttori, nonché i fondi di esercizio, i programmi operativi e i piani di riconoscimento attuati nell’anno precedente. La relazione annuale contiene in particolare le informazioni riportate nell’allegato XIV;
c)
entro il 31 gennaio, l’importo finanziario corrispondente all’esecuzione annuale dei piani di riconoscimento in corso nello stesso anno. Si indicano gli importi approvati o stimati. Per ciascun gruppo di produttori, la comunicazione contiene le seguenti informazioni:
i)
l’importo totale del periodo annuale di esecuzione del piano di riconoscimento, i contributi dell’Unione, degli Stati membri e dei gruppi di produttori e/o dei loro soci;
ii)
una ripartizione tra gli aiuti contemplati all’articolo 103 bis, paragrafo 1, lettera a) e rispettivamente b), del regolamento (CE) n. 1234/2007.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2011:543:oj#art-97