Art. 96

Relazioni dei gruppi di produttori e delle organizzazioni di produttori

In vigore dal 7 giu 2011
Relazioni dei gruppi di produttori e delle organizzazioni di produttori 1.   Su richiesta delle autorità competenti degli Stati membri, i gruppi di produttori e le organizzazioni di produttori forniscono tutte le informazioni pertinenti necessarie per la stesura della relazione annuale di cui all’, lettera b). 2.   A corredo delle domande di aiuto, le organizzazioni di produttori presentano relazioni annuali sull’esecuzione dei programmi operativi. Dette relazioni riguardano: a) i programmi operativi attuati nel corso dell’anno precedente; b) le principali modifiche apportate ai programmi operativi e c) le discrepanze tra gli aiuti stimati e gli aiuti effettivamente richiesti. 3.   Per ciascun programma operativo attuato la relazione annuale riporta: a) i risultati ottenuti dal programma operativo, basati, se del caso, sugli indicatori comuni di prodotto e di risultato figuranti nell’allegato VIII e, se necessario, sugli indicatori supplementari di prodotto e di risultato definiti nella strategia nazionale e b) una sintesi dei principali problemi incontrati nella gestione del programma e delle eventuali misure adottate per assicurare la qualità e l’efficacia della sua attuazione. Se del caso, la relazione annuale specifica le idonee difese predisposte, conformemente alla strategia nazionale e in applicazione dell’articolo 103 quater, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1234/2007, per proteggere l’ambiente da un’eventuale accresciuta pressione provocata da investimenti sovvenzionati nell’ambito del programma operativo. 4.   Nell’ultimo anno di attuazione di un programma operativo, la relazione annuale di cui al paragrafo 1 è sostituita da una relazione finale. Le relazioni finali indicano in che misura gli obiettivi del programma sono stati conseguiti. Esse spiegano i cambiamenti di azioni e/o di metodi operati e individuano i fattori che hanno contribuito al successo o al fallimento dell’esecuzione del programma, fattori che sono o saranno presi in considerazione in sede di elaborazione dei programmi operativi successivi o di modifica di quelli esistenti. 5.   Fatte salve eventuali disposizioni specifiche del presente regolamento, se un gruppo di produttori o un’organizzazione di produttori omette di effettuare una comunicazione allo Stato membro prevista dal presente regolamento o dal regolamento (CE) n. 1234/2007, o se la comunicazione risulta inesatta in base agli elementi oggettivi di cui lo Stato membro dispone, quest’ultimo sospende il prericonoscimento del gruppo di produttori o il riconoscimento dell’organizzazione di produttori finché la comunicazione sia effettuata correttamente. Lo Stato membro riferisce su tali casi nella relazione annuale di cui all’, lettera b), del presente regolamento.
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Relazioni dei gruppi di produttori e delle organizzazioni di produttori (Art. 96 Regolamento (UE) 2011/543) — Testo vigente | Portale Normativo