Art. 94

Domanda e concessione dell’aiuto finanziario nazionale

In vigore dal 7 giu 2011
Domanda e concessione dell’aiuto finanziario nazionale 1.   Le organizzazioni di produttori presentano domanda di aiuto finanziario nazionale e gli Stati membri concedono tale aiuto in conformità agli . 2.   Gli Stati membri possono adottare disposizioni complementari relative all’erogazione dell’aiuto finanziario nazionale, compresa la possibilità di pagamenti anticipati e parziali.
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Domanda e concessione dell’aiuto finanziario nazionale (Art. 94 Regolamento (UE) 2011/543) — Testo vigente | Portale Normativo