Art. 94
Domanda e concessione dell’aiuto finanziario nazionale
In vigore dal 7 giu 2011
Domanda e concessione dell’aiuto finanziario nazionale
1. Le organizzazioni di produttori presentano domanda di aiuto finanziario nazionale e gli Stati membri concedono tale aiuto in conformità agli .
2. Gli Stati membri possono adottare disposizioni complementari relative all’erogazione dell’aiuto finanziario nazionale, compresa la possibilità di pagamenti anticipati e parziali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2011:543:oj#art-94