Art. 92
Autorizzazione a concedere l’aiuto finanziario nazionale
In vigore dal 7 giu 2011
Autorizzazione a concedere l’aiuto finanziario nazionale
1. Gli Stati membri presentano alla Commissione, entro il 31 gennaio di un dato anno civile, una richiesta di autorizzazione a concedere l’aiuto finanziario nazionale ai sensi dell’ sexties, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 per i programmi operativi da attuare in quell’anno.
La richiesta è corredata di elementi comprovanti che il livello di organizzazione dei produttori nella regione interessata è particolarmente scarso, ai sensi dell’ del presente regolamento, e che l’aiuto è destinato unicamente a prodotti del settore ortofrutticolo ottenuti nella regione in questione, nonché di informazioni sulle organizzazioni di produttori interessate, sull’importo dell’aiuto richiesto e sulla quota dei contributi finanziari versati a norma dell’articolo 103 ter, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
2. La Commissione accoglie o respinge la richiesta entro tre mesi dalla sua presentazione. In mancanza di risposta da parte della Commissione entro tale termine, la richiesta si ritiene accolta.
Se la richiesta è incompleta, il termine di tre mesi è sospeso e lo Stato membro è informato della carenza riscontrata. La sospensione decorre dalla data in cui lo Stato membro ne è informato ed è revocata dietro ricezione di una richiesta completa.
Storico versioni
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