Art. 103
Controlli in loco
In vigore dal 7 giu 2011
Controlli in loco
1. Ciascun controllo in loco forma oggetto di una relazione, onde poter riesaminare gli elementi delle verifiche effettuate. La relazione indica in particolare:
a)
il regime di aiuto e la domanda oggetto di controllo;
b)
le persone presenti;
c)
le azioni, le misure e i documenti controllati e
d)
i risultati del controllo.
2. Il beneficiario può essere invitato a firmare la relazione per attestare di aver presenziato al controllo ed eventualmente ad apporvi le proprie osservazioni. Qualora siano constatate irregolarità, al beneficiario è consegnata una copia della relazione di controllo.
3. È possibile dare preavviso dei controlli in loco, purché ciò non pregiudichi la finalità del controllo. Il preavviso è limitato al minimo indispensabile.
4. Ove possibile, i controlli in loco ai sensi del presente regolamento sono effettuati contemporaneamente ad altri controlli previsti dalla normativa dell’Unione in materia di sovvenzioni agricole.
Storico versioni
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