Art. 105

Controlli amministrativi sulle domande di aiuto per i programmi operativi

In vigore dal 7 giu 2011
Controlli amministrativi sulle domande di aiuto per i programmi operativi 1.   Prima di concedere l’aiuto, gli Stati membri eseguono controlli amministrativi su tutte le domande di aiuto, completati da controlli in loco a campione, come previsto all’. 2.   I controlli amministrativi sulle domande di aiuto comprendono in particolare le seguenti verifiche, se pertinenti per la domanda presentata: a) la relazione annuale o, se del caso, la relazione finale, trasmessa insieme alla domanda, relativa all’esecuzione del programma operativo; b) il valore della produzione commercializzata, i contributi al fondo di esercizio e le spese sostenute; c) la fornitura dei prodotti e dei servizi e la veridicità delle spese dichiarate; d) la conformità delle azioni eseguite con quelle contenute nel programma operativo approvato; e) il rispetto dei limiti e dei massimali finanziari e di altra natura imposti. 3.   Le spese sostenute nell’ambito del programma operativo sono comprovate da fatture e documenti, come estratti conto bancari, attestanti l’avvenuto pagamento. Ove ciò non risulti possibile, tali pagamenti sono comprovati da documenti aventi forza probatoria equivalente. Le fatture utilizzate sono intestate all’organizzazione di produttori, all’associazione di organizzazioni di produttori o alla filiale, nella fattispecie prevista all’, paragrafo 9, oppure, previo consenso dello Stato membro, a uno o più dei loro soci produttori. Tuttavia, se del caso, le fatture relative alle spese di personale di cui all’allegato IX, punto 2, lettera b) sono intestate all’organizzazione di produttori, all’associazione di organizzazioni di produttori o alla filiale nella fattispecie di cui all’, paragrafo 9.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2011:543:oj#art-105

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Controlli amministrativi sulle domande di aiuto per i programmi operativi (Art. 105 Regolamento (UE) 2011/543) — Testo vigente | Portale Normativo