Art. 106

Controlli in loco sulle domande di aiuto per i programmi operativi

In vigore dal 7 giu 2011
Controlli in loco sulle domande di aiuto per i programmi operativi 1.   Nell’ambito della verifica delle domande di aiuto di cui all’, paragrafo 1, gli Stati membri eseguono controlli in loco presso le organizzazioni di produttori per accertare l’osservanza delle condizioni prescritte per la concessione dell’aiuto o del relativo saldo per l’anno considerato. Detti controlli riguardano in particolare: a) il rispetto dei criteri di riconoscimento per l’anno considerato; b) l’utilizzo del fondo di esercizio nell’anno considerato, comprese le spese dichiarate nelle domande di anticipi o di pagamenti parziali, il valore della produzione commercializzata, i contributi al fondo di esercizio e la giustificazione delle spese dichiarate mediante documenti contabili o di altra natura; c) i controlli di secondo livello per le spese inerenti ai ritiri dal mercato, alla raccolta verde e alla mancata raccolta. 2.   I controlli di cui al paragrafo 1 riguardano ogni anno un campione significativo di domande. Il campione rappresenta almeno il 30 % dell’importo totale dell’aiuto richiesto negli Stati membri con più di 10 organizzazioni di produttori riconosciute. Negli altri casi, ciascuna organizzazione di produttori è oggetto di una visita almeno una volta ogni tre anni. Prima del versamento dell’aiuto o del saldo relativo all’ultimo anno del programma operativo, ogni organizzazione di produttori è sottoposta ad almeno un controllo. 3.   I risultati dei controlli in loco sono valutati per determinare se gli eventuali problemi riscontrati abbiano carattere sistematico e comportino quindi un fattore di rischio per altre azioni analoghe, altri beneficiari o altri organismi. La valutazione individua altresì le cause di tali situazioni e indica ogni ulteriore esame ritenuto necessario e le opportune misure preventive e correttive. Se dai controlli emergono irregolarità di rilievo in una regione o parte di essa o presso una determinata organizzazione di produttori, lo Stato membro effettua controlli supplementari nel corso dell’anno e aumenta la percentuale delle domande da controllare l’anno successivo. 4.   Lo Stato membro determina le organizzazioni di produttori da controllare sulla base di un’analisi dei rischi. L’analisi dei rischi tiene conto in particolare dei seguenti elementi: a) l’importo dell’aiuto; b) le risultanze dei controlli degli anni precedenti; c) un elemento casuale e d) altri parametri fissati dagli Stati membri.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2011:543:oj#art-106

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Controlli in loco sulle domande di aiuto per i programmi operativi (Art. 106 Regolamento (UE) 2011/543) — Testo vigente | Portale Normativo