Art. 107

Controlli in loco sulle misure dei programmi operativi

In vigore dal 7 giu 2011
Controlli in loco sulle misure dei programmi operativi 1.   Mediante i controlli in loco sulle misure dei programmi operativi gli Stati membri verificano in particolare: a) l’esecuzione delle azioni contemplate nel programma operativo; b) la coerenza dell’esecuzione, effettiva o prevista, dell’azione con l’utilizzazione descritta nel programma operativo approvato; c) per un congruo numero di voci di spesa, la conformità della natura della spesa e dei relativi tempi di esecuzione alla normativa dell’Unione e al capitolato approvato; d) la giustificazione delle spese sostenute mediante documenti contabili o di altra natura e e) il valore della produzione commercializzata. 2.   Il valore della produzione commercializzata è verificato sulla base dei dati del sistema contabile verificati e certificati a norma del diritto nazionale. A tal fine, gli Stati membri hanno facoltà di decidere se la dichiarazione del valore della produzione commercializzata debba essere certificata allo stesso modo dei dati contabili finanziari. Il controllo sulla dichiarazione del valore della produzione commercializzata può essere eseguito prima che sia presentata la domanda di aiuto corrispondente e al più tardi prima del pagamento dell’aiuto. 3.   Salvo in circostanze eccezionali, il controllo in loco comprende una visita sul luogo di realizzazione dell’azione o, se l’azione non è tangibile, presso il promotore della stessa. In particolare, le azioni realizzate in aziende individuali che rientrano nel campione di cui all’, paragrafo 2, formano oggetto di almeno un sopralluogo inteso a verificarne l’esecuzione. Tuttavia, gli Stati membri possono decidere di non effettuare tali sopralluoghi per interventi di piccola entità o se ritengono che vi sia un rischio limitato di inadempimento delle condizioni di ammissibilità all’aiuto o di mancata esecuzione dell’intervento. Tale decisione, debitamente motivata, forma oggetto di registrazione. 4.   Il controllo in loco verte su tutti gli impegni e gli obblighi dell’organizzazione di produttori o dei suoi soci che possono essere verificati al momento del sopralluogo. 5.   Possono rientrare nel calcolo della percentuale di controllo fissata all’, paragrafo 2, soltanto i controlli che soddisfano tutte le condizioni di cui al presente articolo.
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Controlli in loco sulle misure dei programmi operativi (Art. 107 Regolamento (UE) 2011/543) — Testo vigente | Portale Normativo