Art. 108
Controlli di primo livello sulle operazioni di ritiro
In vigore dal 7 giu 2011
Controlli di primo livello sulle operazioni di ritiro
1. Gli Stati membri procedono, presso ciascuna organizzazione di produttori, a controlli di primo livello sulle operazioni di ritiro, che consistono in un controllo documentale e d’identità, in un controllo fisico, eventualmente a campione, avente ad oggetto il peso dei prodotti ritirati dal mercato e in un controllo di conformità alle disposizioni dell’, secondo le modalità previste dal titolo II, capo II. Il controllo è effettuato successivamente al ricevimento della comunicazione di cui all’, paragrafo 1, entro i termini di cui all’, paragrafo 2.
2. I controlli di primo livello di cui al paragrafo 1 riguardano l’intero quantitativo (100 %) di prodotti ritirati dal mercato. Al termine del controllo, i prodotti ritirati non destinati alla distribuzione gratuita sono sottoposti a denaturazione o conferiti all’industria di trasformazione sotto la supervisione delle autorità competenti, alle condizioni stabilite dallo Stato membro ai sensi dell’.
3. In deroga al paragrafo 2, per i prodotti destinati alla distribuzione gratuita gli Stati membri possono limitare il controllo ad una percentuale inferiore a quella fissata al paragrafo 2, ma non inferiore al 10 % dei quantitativi interessati di una determinata organizzazione di produttori durante la campagna di commercializzazione. Il controllo può avere luogo presso l’organizzazione di produttori e/o presso i destinatari dei prodotti. Se dai controlli emergono irregolarità di rilievo, le autorità competenti dello Stato membro effettuano controlli supplementari.
Storico versioni
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