Art. 76

Norme di commercializzazione

In vigore dal 7 giu 2011
Norme di commercializzazione 1.   Se per un dato prodotto vige una norma di commercializzazione di cui al titolo II, il medesimo prodotto ritirato dal mercato è conforme alla norma tranne per quanto riguarda le disposizioni relative alla presentazione e alle indicazioni esterne. I prodotti possono essere ritirati alla rinfusa, senza distinzione di calibro, purché rispondano ai requisiti minimi della categoria II in ordine alla qualità e al calibro. Tuttavia i prodotti in miniatura, quali definiti dalle norme pertinenti, sono conformi alle norme di commercializzazione vigenti, comprese le disposizioni relative alla presentazione e alle indicazioni esterne. 2.   Se per un dato prodotto non esistono norme di commercializzazione, i prodotti ritirati dal mercato rispettano i requisiti minimi stabiliti nell’allegato X. Gli Stati membri possono fissare requisiti complementari a questi requisiti minimi.
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Norme di commercializzazione (Art. 76 Regolamento (UE) 2011/543) — Testo vigente | Portale Normativo