Art. 74

Mutui contratti per finanziare le misure di prevenzione e gestione delle crisi

In vigore dal 7 giu 2011
Mutui contratti per finanziare le misure di prevenzione e gestione delle crisi I mutui contratti per finanziare le misure di prevenzione e gestione delle crisi a norma dell’articolo 103 quater, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1234/2007, con un periodo di ammortamento superiore alla durata del programma operativo, possono essere riportati ad un successivo programma operativo per motivi economici debitamente giustificati.
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Mutui contratti per finanziare le misure di prevenzione e gestione delle crisi (Art. 74 Regolamento (UE) 2011/543) — Testo vigente | Portale Normativo