Art. 73

Selezione delle misure di prevenzione e gestione delle crisi

In vigore dal 7 giu 2011
Selezione delle misure di prevenzione e gestione delle crisi Gli Stati membri possono stabilire che sul loro territorio non si applicano una o più delle misure elencate all’articolo 103 quater, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
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Selezione delle misure di prevenzione e gestione delle crisi (Art. 73 Regolamento (UE) 2011/543) — Testo vigente | Portale Normativo