Art. 72
Pagamenti parziali
In vigore dal 7 giu 2011
Pagamenti parziali
Gli Stati membri possono permettere alle organizzazioni di produttori di chiedere il pagamento della parte dell’aiuto corrispondente agli importi già spesi a titolo del programma operativo.
Le domande possono essere presentate in qualsiasi momento, ma non più di tre volte all’anno. Esse sono corredate degli opportuni documenti giustificativi, quali fatture e documenti comprovanti che il pagamento è stato effettuato.
I pagamenti parziali richiesti possono essere effettuati nella misura massima dell’80 % della parte dell’aiuto corrispondente agli importi già spesi a titolo del programma operativo per il periodo considerato. Gli Stati membri hanno la facoltà di fissare un importo minimo per i pagamenti parziali e le scadenze da rispettare per le relative domande.
Storico versioni
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