Art. 71
Anticipi
In vigore dal 7 giu 2011
Anticipi
1. Gli Stati membri possono permettere alle organizzazioni di produttori di chiedere il pagamento anticipato della parte dell’aiuto corrispondente alle spese prevedibili del programma operativo per il trimestre o il quadrimestre decorrente dal mese in cui viene presentata la domanda di anticipo.
2. Le domande di anticipo sono presentate nei modi stabiliti dallo Stato membro, ogni tre mesi in gennaio, aprile, luglio e ottobre oppure ogni quattro mesi in gennaio, maggio e settembre.
L’importo totale degli anticipi per un dato anno non può superare l’80 % dell’importo dell’aiuto inizialmente approvato per il relativo programma operativo.
3. Il versamento di anticipi è subordinato alla costituzione di una cauzione pari al 110 % del loro importo, conformemente al regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione (12).
Gli Stati membri definiscono le condizioni atte ad assicurare che i contributi finanziari al fondo di esercizio siano stati prelevati in conformità con gli del presente regolamento e che i precedenti anticipi e il corrispondente contributo dell’organizzazione di produttori siano stati effettivamente spesi.
4. Le domande di svincolo delle cauzioni possono essere presentate nel corso dell’anno corredate degli opportuni documenti giustificativi, quali fatture e documenti comprovanti che il pagamento è stato effettuato.
Le cauzioni sono svincolate nella misura massima dell’80 % dell’importo degli anticipi versati.
5. L’esigenza principale ai sensi dell’, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2220/85 è l’esecuzione delle azioni indicate nel programma operativo nel rispetto degli impegni di cui all’, lettere b) e c), del presente regolamento.
Se detta esigenza non è soddisfatta, ovvero in caso di grave inadempimento degli obblighi di cui all’, lettere b) e c), la cauzione è incamerata, salve altre sanzioni da applicare in conformità alla sezione 3 del capo V.
In caso di inadempimento di altri obblighi, la cauzione è incamerata proporzionalmente alla gravità dell’irregolarità accertata.
6. Gli Stati membri hanno la facoltà di fissare un importo minimo e le scadenze da rispettare per il versamento degli anticipi.
Storico versioni
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