Art. 20
Prodotti
In vigore dal 7 giu 2011
Prodotti
1. Gli Stati membri riconoscono le organizzazioni di produttori ai sensi dell’articolo 125 ter del regolamento (CE) n. 1234/2007 per il prodotto o per il gruppo di prodotti precisato nella domanda di riconoscimento, fatte salve eventuali decisioni adottate a norma dell’articolo 125 ter, paragrafo 1, lettera c), del medesimo regolamento.
2. Gli Stati membri riconoscono le organizzazioni di produttori per il prodotto o i gruppi di prodotti esclusivamente destinati alla trasformazione purché le organizzazioni di produttori siano in grado di garantire che i prodotti sono conferiti alla trasformazione nell’ambito di un sistema di contratti di fornitura o in altro modo.
Storico versioni
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