Art. 20

Prodotti

In vigore dal 7 giu 2011
Prodotti 1.   Gli Stati membri riconoscono le organizzazioni di produttori ai sensi dell’articolo 125 ter del regolamento (CE) n. 1234/2007 per il prodotto o per il gruppo di prodotti precisato nella domanda di riconoscimento, fatte salve eventuali decisioni adottate a norma dell’articolo 125 ter, paragrafo 1, lettera c), del medesimo regolamento. 2.   Gli Stati membri riconoscono le organizzazioni di produttori per il prodotto o i gruppi di prodotti esclusivamente destinati alla trasformazione purché le organizzazioni di produttori siano in grado di garantire che i prodotti sono conferiti alla trasformazione nell’ambito di un sistema di contratti di fornitura o in altro modo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2011:543:oj#art-20

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Prodotti (Art. 20 Regolamento (UE) 2011/543) — Testo vigente | Portale Normativo