Art. 18
Comunicazioni
In vigore dal 7 giu 2011
Comunicazioni
1. Lo Stato membro nel cui territorio sia riscontrata la non conformità alle norme di commercializzazione di una partita di merci provenienti da un altro Stato membro, a causa di difetti o alterazioni già constatabili nei prodotti all’atto del condizionamento, ne informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri eventualmente interessati.
2. Lo Stato membro nel cui territorio sia stata respinta l’immissione in libera pratica di una partita di merci provenienti da un paese terzo a causa della non conformità alle norme di commercializzazione ne informa immediatamente la Commissione, gli Stati membri eventualmente interessati e il paese terzo interessato incluso nell’elenco di cui all’allegato IV.
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni previste dai loro sistemi di controllo e di analisi del rischio. Essi comunicano alla Commissione qualsiasi ulteriore modifica di tali sistemi.
4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri una sintesi dei risultati dei controlli effettuati in tutte le fasi di commercializzazione in un determinato anno entro il 30 giugno dell’anno successivo.
5. Le comunicazioni di cui ai paragrafi da 1 a 4 sono effettuate con i mezzi specificati dalla Commissione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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