Art. 17

Metodi di controllo

In vigore dal 7 giu 2011
Metodi di controllo 1.   I controlli di conformità previsti nel presente capo, eccetto quelli eseguiti nella fase della vendita al minuto al consumatore finale, si effettuano, salvo disposizione contraria del presente regolamento, secondo i metodi di controllo descritti nell’allegato V. Gli Stati membri stabiliscono modalità specifiche per il controllo della conformità nella fase della vendita al minuto al consumatore. 2.   Se dal controllo emerge che le merci sono conformi alle norme di commercializzazione, il competente organismo di controllo può rilasciare il certificato di conformità di cui all’allegato III. 3.   In caso di non conformità alle norme, l’organismo di controllo rilascia un attestato di non conformità per l’operatore o il suo rappresentante. Le merci oggetto di un attestato di non conformità non possono essere spostate senza l’autorizzazione dell’organismo di controllo che l’ha rilasciato. Tale autorizzazione può essere subordinata al rispetto di condizioni stabilite dall’organismo di controllo. Gli operatori possono decidere di rendere conforme la merce o parte di essa. La merce resa conforme non può essere commercializzata prima che l’organismo di controllo competente si accerti della conformità della merce con i mezzi ritenuti idonei. L’organismo di controllo competente rilascia, se del caso, il certificato di conformità di cui all’allegato III per la partita o la parte della partita resa conforme. Se un organismo di controllo accoglie la richiesta di un operatore di rendere conforme la merce in uno Stato membro diverso da quello nel quale è stato eseguito il controllo che ne ha accertato la non conformità, l’operatore ne informa l’organismo di controllo competente dello Stato membro di destinazione della partita non conforme. Lo Stato membro che rilascia l’attestato di non conformità ne trasmette copia agli altri Stati membri interessati, incluso lo Stato membro di destinazione della partita non conforme. Se la merce non può essere resa conforme, né essere destinata all’alimentazione animale, alla trasformazione industriale o a qualsiasi altro uso non alimentare, l’organismo di controllo può, se necessario, chiedere agli operatori di prendere misure adeguate allo scopo di garantire che i prodotti considerati non siano commercializzati. Gli operatori comunicano le informazioni che gli Stati membri giudicano necessarie ai fini dell’applicazione del presente paragrafo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2011:543:oj#art-17

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Metodi di controllo (Art. 17 Regolamento (UE) 2011/543) — Testo vigente | Portale Normativo