Art. 15
Riconoscimento dei controlli di conformità effettuati dai paesi terzi prima dell’importazione nell’Unione
In vigore dal 7 giu 2011
Riconoscimento dei controlli di conformità effettuati dai paesi terzi prima dell’importazione nell’Unione
1. A richiesta di un paese terzo, secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, la Commissione può riconoscere i controlli di conformità alle norme di commercializzazione specifiche effettuati da tale paese prima dell’importazione nell’Unione.
2. Il riconoscimento di cui al paragrafo 1 può essere concesso ai paesi terzi che rispettano le norme di commercializzazione dell’Unione, o norme almeno equivalenti, per i prodotti che esportano nell’Unione.
Il riconoscimento indica l’autorità competente del paese terzo sotto la cui responsabilità sono compiuti i controlli di cui al paragrafo 1. Tale autorità cura i contatti con l’Unione. Il riconoscimento precisa altresì gli organismi di controllo del paese terzo a cui è affidata l’esecuzione dei controlli appropriati.
Il riconoscimento verte esclusivamente sui prodotti originari di tale paese terzo e può essere limitato a certi prodotti.
3. Gli organismi di controllo del paese terzo sono ufficiali o ufficialmente riconosciuti dall’autorità di cui al paragrafo 2, offrono garanzie soddisfacenti e dispongono del personale, del materiale e delle attrezzature necessarie all’esecuzione dei controlli secondo i metodi di cui all’, paragrafo 1, o metodi equivalenti.
4. L’elenco dei paesi terzi i cui controlli di conformità sono stati riconosciuti ai sensi del presente articolo e l’elenco dei relativi prodotti figurano nell’allegato IV.
La Commissione rende disponibili, con i mezzi che ritiene appropriati, gli estremi delle autorità ufficiali e degli organismi di controllo interessati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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