Art. 13

Accettazione delle dichiarazioni in dogana

In vigore dal 7 giu 2011
Accettazione delle dichiarazioni in dogana 1.   Le dogane possono accettare le dichiarazioni di esportazione e/o le dichiarazioni di immissione in libera pratica relative ai prodotti soggetti a norme di commercializzazione specifiche solo a condizione che: a) le merci siano accompagnate da un certificato di conformità, o b) l’organismo di controllo competente abbia informato l’autorità doganale che per le partite in questione è stato rilasciato un certificato di conformità, o c) l’organismo di controllo competente abbia informato l’autorità doganale di non aver rilasciato un certificato di conformità per le partite in questione poiché esse non necessitavano di un controllo in esito all’analisi del rischio di cui all’, paragrafo 1. Tale accettazione non pregiudica l’eventuale effettuazione di controlli di conformità da parte degli Stati membri ai sensi dell’. 2.   Il paragrafo 1 si applica altresì ai prodotti soggetti alla norma di commercializzazione generale di cui all’allegato I, parte A, e ai prodotti di cui all’, paragrafo 1, lettera a), qualora lo Stato membro interessato lo ritenga necessario in esito all’analisi di rischio di cui all’, paragrafo 1.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2011:543:oj#art-13

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Accettazione delle dichiarazioni in dogana (Art. 13 Regolamento (UE) 2011/543) — Testo vigente | Portale Normativo