Art. 11
Controlli di conformità
In vigore dal 7 giu 2011
Controlli di conformità
1. Gli Stati membri provvedono affinché i controlli di conformità siano effettuati in maniera selettiva, in base a un’analisi di rischio e con una frequenza adeguata, in modo da garantire il rispetto delle norme di commercializzazione e delle altre disposizioni del presente titolo e degli del regolamento (CE) n. 1234/2007.
I criteri per la valutazione del rischio includono l’esistenza del certificato di conformità di cui all’, rilasciato da un’autorità competente di un paese terzo i cui controlli di conformità sono stati riconosciuti ai sensi dell’. L’esistenza di tale certificato è considerata un fattore di riduzione del rischio di non conformità.
I criteri per la valutazione del rischio possono altresì includere:
a)
la natura del prodotto, il periodo di produzione, il prezzo del prodotto, le condizioni atmosferiche, le operazioni di imballaggio e di movimentazione, le condizioni di magazzinaggio, il paese di origine, i mezzi di trasporto o il volume della partita;
b)
le dimensioni degli operatori, la posizione che occupano nella catena commerciale, il volume o il valore di quanto commercializzano, la loro gamma di prodotti, la zona di distribuzione o il tipo di attività svolte (magazzinaggio, cernita, imballaggio o vendita);
c)
l’esito di controlli svolti precedentemente, incluso il numero e il tipo di difetti riscontrati, la qualità abituale dei prodotti commercializzati, il livello dell’attrezzatura tecnica utilizzata;
d)
l’affidabilità dei sistemi di assicurazione della qualità o dei sistemi di autocontrollo degli operatori con riguardo alla conformità alle norme di commercializzazione;
e)
il luogo in cui viene svolto il controllo, in particolare se si tratta del punto di primo ingresso nell’Unione o del luogo in cui i prodotti sono confezionati o caricati;
f)
ogni altra informazione che possa far supporre un rischio di non conformità.
2. L’analisi del rischio si basa sulle informazioni contenute nella banca dati degli operatori di cui all’ e classifica gli operatori in categorie di rischio.
Gli Stati membri fissano anticipatamente:
a)
i criteri per la valutazione del rischio di non conformità delle partite;
b)
sulla base di un’analisi del rischio per ciascuna categoria di rischio, le percentuali minime di operatori e di partite e/o di quantitativi da sottoporre a un controllo di conformità.
Sulla base di un’analisi del rischio, gli Stati membri possono decidere di non svolgere controlli selettivi su prodotti non soggetti a norme di commercializzazione specifiche.
3. Se dai controlli emergono irregolarità significative, gli Stati membri aumentano la frequenza dei controlli relativi agli operatori, ai prodotti, al luogo di origine o ad altri parametri.
4. Gli operatori sono tenuti a comunicare agli organismi di controllo tutte le informazioni che questi ultimi ritengono necessarie per l’organizzazione e l’esecuzione dei controlli di conformità.
Storico versioni
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