Art. 4

Esenzioni e deroghe all’applicazione delle norme di commercializzazione

In vigore dal 7 giu 2011
Esenzioni e deroghe all’applicazione delle norme di commercializzazione 1.   In deroga all’articolo 113 bis, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, non sono soggetti all’obbligo di conformità alle norme di commercializzazione: a) a condizione che siano chiaramente contrassegnati con la dicitura «destinati alla trasformazione» o «destinati all’alimentazione animale» o qualsiasi altra dicitura equivalente, i prodotti i) destinati alla trasformazione industriale, o ii) destinati all’alimentazione animale o ad altri usi non alimentari; b) i prodotti che il produttore cede, nella propria azienda, al consumatore per il fabbisogno personale di quest’ultimo; c) i prodotti riconosciuti mediante decisione della Commissione, adottata su richiesta di uno Stato membro secondo la procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, come prodotti di una data regione venduti al dettaglio in tale regione per soddisfare un consumo locale tradizionale notorio; d) i prodotti che sono stati sottoposti a operazioni di mondatura o taglio che li hanno resi «pronti al consumo» o «pronti da cucinare»; e) i prodotti commercializzati come germogli commestibili, dopo la germinazione di semi di piante classificate come ortofrutticoli ai sensi dell’, paragrafo 1, lettera i), e dell’allegato I, parte IX, del regolamento (CE) n. 1234/2007. 2.   In deroga all’articolo 113 bis, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, non sono soggetti all’obbligo di conformità alle norme di commercializzazione all’interno di una data regione di produzione: a) i prodotti venduti o consegnati dal produttore a centri di condizionamento e di imballaggio o a centri di deposito, oppure avviati dall’azienda del produttore verso tali centri e b) i prodotti avviati da centri di deposito verso centri di condizionamento e di imballaggio. 3.   In deroga all’articolo 113 bis, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, gli Stati membri possono esentare dall’obbligo di conformità alle norme di commercializzazione specifiche i prodotti presentati per la vendita al dettaglio al consumatore per il fabbisogno personale di quest’ultimo ed etichettati con la dicitura «prodotti destinati alla trasformazione» o qualsiasi altra dicitura equivalente e destinati alla trasformazione, diversi da quelli di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i), del presente articolo. 4.   In deroga all’articolo 113 bis, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, gli Stati membri possono esentare dall’obbligo di conformità alle norme di commercializzazione i prodotti venduti direttamente dal produttore al consumatore per il fabbisogno personale di quest’ultimo su mercati riservati esclusivamente ai produttori di una data zona di produzione definita dagli Stati membri. 5.   In deroga all’articolo 113 bis, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007 per quanto riguarda le norme di commercializzazione specifiche, gli ortofrutticoli che non appartengono alla categoria «Extra» possono presentare, nelle fasi successive alla spedizione, una lieve riduzione dello stato di freschezza e di turgore e un lieve deterioramento dovuto al loro sviluppo e alla loro deperibilità. 6.   In deroga all’articolo 113 bis, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, non sono soggetti all’obbligo di conformità alla norma di commercializzazione generale: a) i funghi non di coltivazione di cui al codice NC 0709 59 ; b) i capperi di cui al codice NC 0709 90 40 ; c) le mandorle amare di cui al codice NC 0802 11 10 ; d) le mandorle sgusciate di cui al codice NC 0802 12 ; e) le nocciole sgusciate di cui al codice NC 0802 22 ; f) le noci comuni sgusciate di cui al codice NC 0802 32 ; g) i pinoli o semi del pino domestico di cui al codice NC 0802 90 50 ; h) i pistacchi di cui al codice NC 0802 50 00 ; i) le noci macadamia di cui al codice NC 0802 60 00 ; j) le noci di pecàn di cui al codice ex NC 0802 90 20 ; k) altre frutta a guscio di cui al codice NC 0802 90 85 ; l) le banane da cuocere essiccate di cui al codice NC 0803 00 90 ; m) gli agrumi secchi di cui al codice NC 0805 ; n) i miscugli di noci tropicali di cui al codice NC 0813 50 31 ; o) i miscugli di altre frutta a guscio di cui al codice NC 0813 50 39 ; p) lo zafferano di cui al codice NC 0910 20 . 7.   All’autorità competente dello Stato membro è fornita la prova che i prodotti di cui al paragrafo 1, lettera a), e al paragrafo 2 soddisfano le condizioni previste, in particolare per quanto concerne la destinazione d’uso.
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Esenzioni e deroghe all’applicazione delle norme di commercializzazione (Art. 4 Regolamento (UE) 2011/543) — Testo vigente | Portale Normativo