Art. 5

Indicazioni esterne

In vigore dal 7 giu 2011
Indicazioni esterne 1.   Le indicazioni previste dal presente capo sono riportate a caratteri leggibili e visibili su uno dei lati dell’imballaggio, mediante stampatura diretta indelebile o mediante etichetta integrata nell’imballaggio o fissata ad esso. 2.   Per le merci spedite alla rinfusa, caricate direttamente su un mezzo di trasporto, le indicazioni di cui al paragrafo 1 sono riportate su un documento che accompagna la merce o su una scheda collocata in modo visibile all’interno del mezzo di trasporto. 3.   Nel caso dei contratti a distanza di cui all’, paragrafo 1, della direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7), la conformità alle norme di commercializzazione richiede che le indicazioni esterne siano disponibili prima della conclusione del contratto. 4.   Le fatture e i documenti di accompagnamento, escluse le ricevute per il consumatore, recano il nome e il paese di origine dei prodotti e, se del caso, la categoria, la varietà o il tipo commerciale se ciò è richiesto da una norma di commercializzazione specifica, oppure indicano che il prodotto è destinato alla trasformazione.
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Indicazioni esterne (Art. 5 Regolamento (UE) 2011/543) — Testo vigente | Portale Normativo