Art. 3

Norme di commercializzazione; detentori

In vigore dal 7 giu 2011
Norme di commercializzazione; detentori 1.   I requisiti di cui all’articolo 113 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 costituiscono la norma di commercializzazione generale. La norma di commercializzazione generale è descritta dettagliatamente nella parte A dell’allegato I del presente regolamento. Gli ortofrutticoli cui non si applica una norma di commercializzazione specifica devono essere conformi alla norma di commercializzazione generale. Tuttavia, i prodotti si considerano conformi alla norma di commercializzazione generale se il detentore è in grado di dimostrare che sono conformi ad una norma applicabile adottata dalla Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE). 2.   Le norme di commercializzazione specifiche di cui all’, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007 figurano nella parte B dell’allegato I del presente regolamento con riguardo ai seguenti prodotti: a) mele; b) agrumi; c) kiwi; d) lattughe, indivie ricce e scarole; e) pesche e nettarine; f) pere; g) fragole; h) peperoni dolci; i) uve da tavola; j) pomodori. 3.   Ai fini dell’articolo 113 bis, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, si intende per «detentore» la persona fisica o giuridica materialmente in possesso dei prodotti in questione.
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