Art. 7

Miscugli

In vigore dal 7 giu 2011
Miscugli 1.   La commercializzazione di imballaggi di peso netto pari o inferiore a 5 kg contenenti miscugli di ortofrutticoli freschi di specie diverse è autorizzata a condizione che: a) i prodotti siano omogenei per quanto riguarda la qualità e ciascun prodotto sia conforme alla norma di commercializzazione specifica pertinente o, in assenza di una norma di commercializzazione specifica per un determinato prodotto, alla norma di commercializzazione generale; b) sugli imballaggi sia apposta un’etichetta appropriata, conformemente al presente capo e c) il miscuglio non sia tale da indurre in errore i consumatori. 2.   I requisiti di cui al paragrafo 1, lettera a), non si applicano ai prodotti inclusi in un miscuglio diversi dai prodotti del settore ortofrutticolo di cui all’, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (CE) n. 1234/2007. 3.   Se gli ortofrutticoli presenti in un miscuglio provengono da più di uno Stato membro o paese terzo, il nome completo dei paesi di origine può essere sostituito, secondo il caso, da una delle seguenti diciture: a) «miscuglio di prodotti ortofrutticoli dell’UE»; b) «miscuglio di prodotti ortofrutticoli dei paesi terzi»; c) «miscuglio di prodotti ortofrutticoli dell’UE e dei paesi terzi».
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Miscugli (Art. 7 Regolamento (UE) 2011/543) — Testo vigente | Portale Normativo