Art. 6

Indicazioni esterne per le merci vendute al minuto

In vigore dal 7 giu 2011
Indicazioni esterne per le merci vendute al minuto 1.   Nella fase della vendita al minuto, le indicazioni esterne previste dal presente capo sono presentate in modo chiaro e leggibile. I prodotti possono essere posti in vendita a condizione che il rivenditore esponga accanto ad essi, in caratteri chiari e leggibili, le informazioni relative al paese di origine e, se del caso, alla categoria e alla varietà o al tipo commerciale in modo tale da non indurre in errore il consumatore. 2.   Per i prodotti presentati in imballaggi preconfezionati ai sensi della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8), è indicato il peso netto, oltre a tutte le indicazioni previste dalle norme di commercializzazione. Tuttavia, per i prodotti venduti al pezzo, l’obbligo di indicare il peso netto non si applica se il numero di pezzi può essere chiaramente visto e facilmente contato dall’esterno o se tale numero è indicato sull’etichetta.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2011:543:oj#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Indicazioni esterne per le merci vendute al minuto (Art. 6 Regolamento (UE) 2011/543) — Testo vigente | Portale Normativo