Art. 12
Operatori riconosciuti
In vigore dal 7 giu 2011
Operatori riconosciuti
1. Gli Stati membri possono autorizzare gli operatori classificati nella categoria di rischio più bassa e che offrono particolari garanzie quanto alla conformità alle norme di commercializzazione ad apporre su ciascun imballaggio, nella fase della spedizione, l’etichetta il cui facsimile figura nell’allegato II e/o a firmare il certificato di conformità di cui all’.
2. Tale autorizzazione è concessa per un periodo di almeno un anno.
3. Gli operatori che si avvalgono di tale possibilità devono:
a)
disporre di addetti al controllo che abbiano ricevuto una formazione riconosciuta dagli Stati membri;
b)
possedere attrezzature adeguate per il condizionamento e l’imballaggio dei prodotti;
c)
impegnarsi ad eseguire controlli di conformità sulle merci che spediscono e tenere un registro con i dati relativi a tutti i controlli effettuati.
4. Lo Stato membro revoca l’autorizzazione all’operatore che non soddisfa più i requisiti previsti per la concessione dell’autorizzazione.
5. In deroga al paragrafo 1, gli operatori autorizzati possono continuare ad utilizzare fino ad esaurimento delle scorte i facsimili di etichetta che erano conformi al regolamento (CE) n. 1580/2007 alla data del 30 giugno 2009.
Le autorizzazioni concesse agli operatori anteriormente al 1o luglio 2009 continuano ad applicarsi per il periodo per il quale sono state concesse.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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