Art. 14

Certificato di conformità

In vigore dal 7 giu 2011
Certificato di conformità 1.   Un’autorità competente può rilasciare un certificato di conformità che attesta la conformità dei prodotti alla pertinente norma di commercializzazione (in appresso «certificato»). Il certificato ad uso delle autorità competenti dell’Unione figura nell’allegato III. I paesi terzi di cui all’, paragrafo 4, possono utilizzare i propri certificati invece dei certificati rilasciati dalle autorità competenti dell’Unione, purché contengano informazioni almeno equivalenti a quelle del certificato dell’Unione. La Commissione rende disponibili, con i mezzi che ritiene appropriati, i facsimili di tali certificati dei paesi terzi. 2.   Tali certificati possono essere rilasciati in formato cartaceo con firma originale o in formato elettronico autenticato con firma elettronica. 3.   Ogni certificato reca il timbro dell’autorità competente e la firma della persona o delle persone abilitate a firmarlo. 4.   Il certificato è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dell’Unione. 5.   Ogni certificato reca un numero di serie che lo identifica. L’autorità competente conserva una copia di ogni certificato rilasciato. 6.   In deroga al paragrafo 1, primo comma, gli Stati membri possono continuare ad utilizzare fino ad esaurimento delle scorte i certificati di conformità che erano conformi al regolamento (CE) n. 1580/2007 alla data del 30 giugno 2009.
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Certificato di conformità (Art. 14 Regolamento (UE) 2011/543) — Testo vigente | Portale Normativo