Art. 16

Sospensione del riconoscimento dei controlli di conformità

In vigore dal 7 giu 2011
Sospensione del riconoscimento dei controlli di conformità La Commissione può sospendere il riconoscimento dei controlli di conformità se emerge, per un numero significativo di partite e/o per quantità ingenti, che le merci non corrispondono ai dati indicati nei certificati di conformità rilasciati dagli organismi di controllo dei paesi terzi.
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Sospensione del riconoscimento dei controlli di conformità (Art. 16 Regolamento (UE) 2011/543) — Testo vigente | Portale Normativo