Art. 10

Banca dati degli operatori

In vigore dal 7 giu 2011
Banca dati degli operatori 1.   Gli Stati membri creano una banca dati degli operatori del settore ortofrutticolo in cui figurano, alle condizioni definite dal presente articolo, gli operatori che partecipano alla commercializzazione degli ortofrutticoli soggetti a norme di commercializzazione stabilite in applicazione dell’ del regolamento (CE) n. 1234/2007. A tal fine gli Stati membri possono utilizzare una o più banche dati già create per altri scopi. 2.   Ai fini del presente regolamento si intende per «operatore» qualsiasi persona fisica o giuridica: a) che detiene ortofrutticoli soggetti a norme di commercializzazione al fine di i) esporli o metterli in vendita; ii) venderli o iii) commercializzarli in ogni altro modo o b) che svolge effettivamente una delle attività di cui alla lettera a) con riguardo ad ortofrutticoli soggetti a norme di commercializzazione. Le attività di cui al primo comma, lettera a), riguardano: a) la vendita a distanza, via internet o con altri canali; b) le stesse attività svolte dalla persona fisica o giuridica per proprio conto o a nome di terzi e c) le stesse attività svolte nell’Unione e/o nell’ambito di esportazioni a destinazione di paesi terzi e/o di importazioni in provenienza da paesi terzi. 3.   Gli Stati membri stabiliscono le condizioni per la registrazione o meno, nella banca dati, delle seguenti categorie di operatori: a) gli operatori che, per l’attività svolta, sono esonerati, ai sensi dell’, dall’obbligo di conformarsi alle norme di commercializzazione e b) le persone fisiche o giuridiche la cui attività nel settore degli ortofrutticoli si limita al trasporto delle merci oppure alla vendita al minuto. 4.   Se la banca dati degli operatori è costituita da vari elementi distinti, l’autorità di coordinamento garantisce l’uniformità della banca dati e dei suoi elementi, nonché dei loro aggiornamenti. Gli aggiornamenti della banca dati sono realizzati in particolare utilizzando le informazioni acquisite nel corso dei controlli di conformità. 5.   La banca dati contiene i seguenti dati per ogni operatore: a) il numero di registrazione, il nome e l’indirizzo; b) le informazioni necessarie ai fini della sua classificazione in una delle categorie di rischio di cui all’, paragrafo 2, in particolare la posizione che occupa nella catena commerciale e un’indicazione dell’importanza dell’impresa; c) informazioni relative alle risultanze di controlli precedenti compiuti presso ciascun operatore; d) qualsiasi altra informazione ritenuta necessaria ai fini del controllo, come ad esempio le informazioni relative all’esistenza di un sistema di assicurazione della qualità o di un sistema di autocontrollo connesso alla conformità alle norme di commercializzazione. Gli aggiornamenti della banca dati sono realizzati in particolare utilizzando le informazioni acquisite nel corso dei controlli di conformità. 6.   Gli operatori sono tenuti a fornire le informazioni che gli Stati membri ritengono necessarie per la costituzione e l’aggiornamento della banca dati. Gli Stati membri stabiliscono le condizioni alle quali sono registrati nella banca dati nazionale gli operatori che non sono stabiliti sul loro territorio, ma che vi svolgono la loro attività.
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Banca dati degli operatori (Art. 10 Regolamento (UE) 2011/543) — Testo vigente | Portale Normativo