Art. 19
Definizioni
In vigore dal 7 giu 2011
Definizioni
1. Ai fini del presente titolo si intende per:
a)
«produttore», un agricoltore ai sensi dell’, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1234/2007;
b)
«socio produttore», un produttore o una cooperativa di produttori, socio di un’organizzazione di produttori o di un’associazione di organizzazioni di produttori;
c)
«filiale», impresa nella quale una o più organizzazioni di produttori o le loro associazioni detengono una partecipazione e che contribuisce al conseguimento degli obiettivi dell’organizzazione di produttori o dell’associazione di organizzazioni di produttori;
d)
«organizzazione di produttori transnazionale», qualsiasi organizzazione in cui almeno un’azienda appartenente ai produttori è situata in uno Stato membro diverso da quello in cui ha sede l’organizzazione di produttori;
e)
«associazione transnazionale di organizzazioni di produttori», qualsiasi associazione di organizzazioni di produttori in cui almeno una delle organizzazioni associate è situata in uno Stato membro diverso da quello in cui ha sede l’associazione;
f)
«obiettivo di convergenza», l’obiettivo dell’azione a favore degli Stati membri e delle regioni meno sviluppati conformemente alla legislazione dell’Unione che disciplina il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo e il Fondo di coesione per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 dicembre 2013;
g)
«misura»,
i)
azioni finalizzate alla pianificazione della produzione, incluso l’acquisto di immobilizzazioni,
ii)
azioni finalizzate al miglioramento o al mantenimento della qualità dei prodotti, incluso l’acquisto di immobilizzazioni,
iii)
azioni finalizzate al miglioramento della commercializzazione, incluso l’acquisto di immobilizzazioni, come pure le attività di promozione e comunicazione diverse da quelle contemplate al punto vi),
iv)
ricerca e produzione per fini sperimentali, incluso l’acquisto di immobilizzazioni,
v)
azioni di formazione diverse da quelle contemplate al punto vi) e azioni finalizzate a incoraggiare il ricorso ai servizi di consulenza,
vi)
uno dei sei strumenti di prevenzione e gestione delle crisi elencati all’articolo 103 quater, paragrafo 2, primo comma, lettere da a) a f), del regolamento (CE) n. 1234/2007,
vii)
azioni ambientali di cui all’articolo 103 quater, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, incluso l’acquisto di immobilizzazioni,
viii)
altre azioni, compreso l’acquisto di immobilizzazioni diverse da quelle contemplate ai punti i), ii), iii), iv) e vii), che rispondono ad uno o più obiettivi di cui all’articolo 103 quater, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007;
h)
«azione», una specifica attività o uno specifico strumento destinato a conseguire un preciso obiettivo operativo che concorra al raggiungimento di uno o più obiettivi di cui all’articolo 103 quater, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007;
i)
«sottoprodotto», un prodotto ottenuto dalla preparazione di un prodotto ortofrutticolo, che possiede un suo valore economico ma che non costituisce il principale risultato ricercato;
j)
«preparazione», le attività preparatorie quali la pulitura, il taglio, la sbucciatura, la mondatura e l’essiccazione di prodotti ortofrutticoli senza trasformarli in ortofrutticoli trasformati;
k)
«livello interprofessionale» ai sensi dell’articolo 103 quinquies, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007, una o più delle attività elencate all’, paragrafo 3, lettera c), dello stesso regolamento approvate dallo Stato membro e gestite congiuntamente da un’organizzazione di produttori o da un’associazione di organizzazioni di produttori e da almeno un altro operatore attivo nella filiera della trasformazione e/o della distribuzione;
l)
«indicatore iniziale», un indicatore che rispecchia una situazione esistente o una tendenza in atto all’inizio di un periodo di programmazione, in grado di fornire informazioni utili:
i)
nell’analisi della situazione iniziale, per stabilire una strategia nazionale per programmi operativi sostenibili o per stabilire un programma operativo,
ii)
quale riferimento per la valutazione dei risultati e dell’impatto di una strategia nazionale o di un programma operativo, e/o
iii)
nell’interpretazione dei risultati e dell’impatto di una strategia nazionale o di un programma operativo.
2. Gli Stati membri definiscono, in funzione delle proprie strutture giuridiche e amministrative nazionali, le persone giuridiche tenute a conformarsi, nel loro territorio, all’articolo 125 ter del regolamento (CE) n. 1234/2007. Se del caso, gli Stati membri possono adottare disposizioni complementari sul riconoscimento delle organizzazioni di produttori e prevedono inoltre, se appropriato, disposizioni relative alle parti chiaramente definite di persone giuridiche ai fini dell’applicazione dell’articolo 125 ter succitato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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