Art. 22

Periodo minimo di adesione

In vigore dal 7 giu 2011
Periodo minimo di adesione 1.   La durata minima dell’adesione di un produttore non è inferiore ad un anno. 2.   Il recesso del socio è comunicato per iscritto all’organizzazione di produttori. Gli Stati membri fissano il termine di preavviso, non superiore a sei mesi, e la data in cui il recesso acquista efficacia.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2011:543:oj#art-22

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Periodo minimo di adesione (Art. 22 Regolamento (UE) 2011/543) — Testo vigente | Portale Normativo