Art. 22
Periodo minimo di adesione
In vigore dal 7 giu 2011
Periodo minimo di adesione
1. La durata minima dell’adesione di un produttore non è inferiore ad un anno.
2. Il recesso del socio è comunicato per iscritto all’organizzazione di produttori. Gli Stati membri fissano il termine di preavviso, non superiore a sei mesi, e la data in cui il recesso acquista efficacia.
Storico versioni
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