Art. 24

Valore o volume della produzione commercializzabile

In vigore dal 7 giu 2011
Valore o volume della produzione commercializzabile 1.   Ai fini dell’articolo 125 ter, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1234/2007, il valore o il volume della produzione commercializzabile è calcolato secondo gli stessi criteri applicati al valore della produzione commercializzata stabiliti agli del presente regolamento. 2.   Se uno o più soci di un’organizzazione di produttori non dispongono di dati storici sufficienti relativi alla produzione commercializzata ai fini dell’applicazione del paragrafo 1, il valore della loro produzione commercializzabile può essere calcolato come corrispondente al valore medio della loro produzione commercializzabile dei tre anni precedenti l’anno di presentazione della domanda di riconoscimento e in cui i soci dell’organizzazione erano effettivamente produttori.
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Valore o volume della produzione commercializzabile (Art. 24 Regolamento (UE) 2011/543) — Testo vigente | Portale Normativo