Art. 26

Attività principali delle organizzazioni di produttori

In vigore dal 7 giu 2011
Attività principali delle organizzazioni di produttori 1.   L’attività principale di un’organizzazione di produttori consiste nella concentrazione dell’offerta e nella commercializzazione dei prodotti dei soci per i quali è riconosciuta. 2.   Un’organizzazione di produttori può vendere i prodotti di produttori che non sono soci di un’organizzazione di produttori né di un’associazione di organizzazioni di produttori, purché sia riconosciuta per gli stessi prodotti e purché il valore economico di tale attività sia inferiore al valore della sua produzione commercializzata calcolata a norma dell’. 3.   Non si considera rientrante nelle attività di un’organizzazione di produttori la commercializzazione di ortofrutticoli acquistati direttamente da un’altra organizzazione di produttori o di prodotti per i quali non è riconosciuta. 4.   In caso di applicazione dell’, paragrafo 9, il paragrafo 3 del presente articolo si applica mutatis mutandis alle filiali a decorrere dal 1o gennaio 2012.
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Attività principali delle organizzazioni di produttori (Art. 26 Regolamento (UE) 2011/543) — Testo vigente | Portale Normativo