Art. 25
Mezzi tecnici
In vigore dal 7 giu 2011
Mezzi tecnici
Ai fini dell’articolo 125 ter, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 1234/2007, l’organizzazione di produttori riconosciuta per un prodotto per il quale è necessaria la fornitura di mezzi tecnici è considerata adempiere i propri obblighi se fornisce mezzi tecnici di livello adeguato direttamente o tramite i suoi soci, o attraverso filiali, o mediante il ricorso all’esternalizzazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2011:543:oj#art-25