Art. 25

Mezzi tecnici

In vigore dal 7 giu 2011
Mezzi tecnici Ai fini dell’articolo 125 ter, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 1234/2007, l’organizzazione di produttori riconosciuta per un prodotto per il quale è necessaria la fornitura di mezzi tecnici è considerata adempiere i propri obblighi se fornisce mezzi tecnici di livello adeguato direttamente o tramite i suoi soci, o attraverso filiali, o mediante il ricorso all’esternalizzazione.
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Mezzi tecnici (Art. 25 Regolamento (UE) 2011/543) — Testo vigente | Portale Normativo