Art. 27
Esternalizzazione
In vigore dal 7 giu 2011
Esternalizzazione
1. Le attività la cui esternalizzazione può essere autorizzata da uno Stato membro in applicazione dell’articolo 125 quinquies del regolamento (CE) n. 1234/2007 possono includere, tra l’altro, la raccolta, il magazzinaggio, il condizionamento e la commercializzazione dei prodotti dei soci dell’organizzazione di produttori.
2. Per esternalizzazione di un’attività di un’organizzazione produttori si intende un accordo commerciale concluso dalla medesima organizzazione di produttori con un altro soggetto, che può essere costituito anche da uno o più dei suoi soci o da una sua filiale, per l’esecuzione dell’attività prevista. L’organizzazione di produttori rimane tuttavia responsabile dell’esecuzione dell’attività e della gestione, del controllo e della supervisione complessivi dell’accordo commerciale finalizzato all’esecuzione di tale attività.
Storico versioni
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