Art. 29
Fusioni di organizzazioni di produttori
In vigore dal 7 giu 2011
Fusioni di organizzazioni di produttori
1. In caso di fusione di organizzazioni di produttori, l’organizzazione di produttori sorta dalla fusione si sostituisce alle organizzazioni costituenti. La nuova entità subentra nei diritti e negli obblighi delle organizzazioni di produttori che si sono fuse.
La nuova entità sorta dalla fusione può portare avanti i programmi operativi in parallelo e distintamente fino al 1o gennaio dell’anno successivo alla fusione, oppure può procedere alla fusione immediata degli stessi a partire dalla data della fusione. I programmi operativi sono fusi alle condizioni stabilite dagli .
2. In deroga al paragrafo 1, secondo comma, gli Stati membri hanno la facoltà di autorizzare le organizzazioni di produttori che ne fanno richiesta, per motivi debitamente giustificati, a continuare a svolgere in parallelo i programmi operativi distinti fino alla loro conclusione naturale.
Storico versioni
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