Art. 30

Soci non produttori

In vigore dal 7 giu 2011
Soci non produttori 1.   Gli Stati membri possono stabilire se e a quali condizioni una persona fisica o giuridica che non sia un produttore possa diventare socio di un’organizzazione di produttori. 2.   Nel fissare le condizioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri assicurano, in particolare, il rispetto del disposto dell’, primo comma, lettera a), punto iii), e dell’articolo 125 bis, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 1234/2007. 3.   Le persone fisiche o giuridiche di cui al paragrafo 1 non possono: a) essere prese in considerazione agli effetti dei criteri per il riconoscimento; b) beneficiare direttamente delle misure finanziate dall’Unione. Gli Stati membri possono limitare o vietare il diritto di voto delle persone fisiche o giuridiche sulle decisioni relative al fondo di esercizio, nel rispetto delle condizioni stabilite al paragrafo 2.
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Soci non produttori (Art. 30 Regolamento (UE) 2011/543) — Testo vigente | Portale Normativo