Art. 31

Controllo democratico delle organizzazioni di produttori

In vigore dal 7 giu 2011
Controllo democratico delle organizzazioni di produttori 1.   Gli Stati membri prendono le misure necessarie per evitare ogni abuso di potere o di influenza da parte di uno o più soci in relazione alla gestione e al funzionamento dell’organizzazione produttori; tali misure riguardano tra l’altro i diritti di voto. 2.   Gli Stati membri possono adottare misure per limitare o vietare i poteri di una persona giuridica di modificare, approvare o respingere le decisioni di un’organizzazione di produttori che sia una parte chiaramente definita di tale persona giuridica.
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Controllo democratico delle organizzazioni di produttori (Art. 31 Regolamento (UE) 2011/543) — Testo vigente | Portale Normativo